


La Base
Splendida struttura situata nella Foresta di Mercadante a 5 minuti di auto da Cassano Murge.
La struttura è dotata di tutti i servizi essenziali a campi all’aperto di Branco, reparto o branca R/S.
Ottima soluzione anche per campi estivi per piccoli gruppi a poche centinaia di metri da Fra Diavolo e Iazzo Nuovo.
Nella Base possono svolgersi:
- le attività promosse dall’Agesci ai diversi livelli;
- le attività delle Comunità MASCI;
- le attività di Associazioni o Enti culturali educativi o scolastici che operano dell’ambito del territorio
Clicca qui per visualizzare il regolamento per l’utilizzo della base!
ATTENZIONE – AVVISO IMPORTANTE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI PUGLIA N. 334 del Registro (estratto della norma – Art. 3 – Commi 1 e 2 – Divieti su aree a rischio di incendio boschivo)
1. Ad integrazione delle norme del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), del relativo Regolamento e delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell’art. 3 della Legge n. 353/2000, nel periodo di cui all’articolo 1, in tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:
a) accendere fuochi di ogni genere;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2025, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, che così dispone: “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell’articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma.
3. Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.